Art. 1.
(Riconoscimento del metodo biologico).

      1. La Repubblica riconosce il metodo biologico per le produzioni di allevamento ittico realizzate sul territorio nazionale, definito «acquacoltura biologica», ai fini di garantire la riduzione dell'impatto ambientale delle attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni, e di promuovere il miglioramento qualitativo e il benessere degli organismi allevati, in attesa della definizione di un quadro normativo in materia da parte dell'Unione europea.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva, con proprio decreto, la denominazione e il marchio di riconoscimento che contraddistinguono univocamente, ai fini dell'etichettatura, dell'immissione in commercio e della pubblicità, i prodotti dell'acquacoltura biologica.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e regolamentano gli elenchi ai quali devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori dell'acquacoltura biologica.